ACCUDIMENTO ANIMALI NORMATIVA CORONAVIRUS


Abbiamo notato che nel corso di questa grave emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19, si sono prospettati tanti interrogativi da parte di cittadini e, fra questi e per quanto di nostra competenza, segnaliamo quelli che concernono la questione degli spostamenti da un Comune ad un altro ai fini dell’accudimento e alimentazione degli animali di affezione che si trovano nei rifugi, in colonie o che, essendo liberi e/o stanziali in un determinato territorio (es a seguito di ordinanza di reimmissione), non sono in grado di procurarsi da mangiare, dipendendo dai loro tutori.
Riteniamo pertanto doveroso offrire un nostro contributo su come gestire eventuali contestazioni delle Forze dell’Ordine, tramite il parere del nostro ufficio legale, cercando di dare risposte e consigli alla luce dei decreti governativi e delle ordinanze del Ministero della Salute, emesse per la gestione COVID-19.
PREMESSO
che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 marzo 2020” avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato sulla G.U. Serie Generale , n. 76 del 22 marzo 2020, all’art. 1 dispone :
“e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
che l’accudimento degli animali, ovvero la loro alimentazione ed eventuale somministrazione di farmaci, non può essere sospesa o rinviata in quanto condannerebbe l’animale a sofferenze e a morte sicura;
che il divieto di accudimento degli animali sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 727 c.p. (Abbandono di animale), art 544. ter c.p (maltrattamento per mancata somministrazione di farmaci,) 544 bis c.p. (morte di animale );
che il DPCM del 22 Marzo 2020 prevede delle deroghe agli spostamenti dei cittadini verso un Comune diverso da quello in cui si trovano per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

che il DPCM del 22 marzo 2020 rimanda a quanto stabilito dall’Ordinanaza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 che a sua volta rimanda all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2020;

CONSIDERATO

che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2020 non ha subito modifiche in merito alle disposizioni statuite circa l’accudimento e la gestione degli animali di affezione;
che l’Ordinanza del Ministro della Salute suddetta prevede espressamente che l’accudimento e la gestione degli animali di affezione rientrino nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto tali attività sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità alle disposizioni previste dai DPCM emanati per la gestione dell’emergenza del Covid-19.

SI CONCLUDE CHE

è allo stato vigente l’ordinaza del 12 Marzo 2020, pubblIcata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, e pertanto :

“sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal sevizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l’accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantiti dalla legge 281/1991.
Gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano pertanto nell’ambito della deroga prevista nel DPCM del 22/3/2020, per motivi di salute.

RACCOMANDAZIONI
Alla luce del succitato parere legale si raccomanda di portare con se: l’autocertificazione debitamente compilata con l’indicazione del luogo o dei luoghi in cui vengono accuditi gli animali, specificando da quanto tempo ci si occupa degli animali in questione.
Allegare alla stessa in fotocopia:
tesserino di volontario se accreditato dal comune in cui si trovano gli animali (se in possesso);
tesserino di volontario appartenente ad una determinata Associazione Animalista (se appartenenti);
documentazione relativa alla colonia felina registrata ;
documentazione relativa ai cani accuditi o gatti accuditi non registrati ma presenti sul territorio (se in possesso es. ordinanza di reimmissione, tutoraggio, microchip etc);
copia della Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2020.

Nel caso di contestazione da parte delle autorità, accertarsi che nel “ verbale di contestazione” vengano indicati tutti i documenti allegati all’autocertificazione e che venga annotata esattamente la seguente dichiarazione ovvero “di aver diritto a recarsi presso Comune diverso da quello in cui ci si trova (specificare quale), per l’accudimento degli animali che si trovano presso o in via …..“ai sensi dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2020 pubblicata nella G.U. n. 73 del 20/03/202091020325_3671344272937690_8920571636986413056_n90849198_3671344366271014_7531615407149416448_n